sabato 17 settembre 2011

Bilancio estivo fra luci e ombre

Finita l’estate ci sembra doveroso un primo bilancio per capire se il lavoro fatto con la rete dei controlli, con il sistema informazione e con le numerose iniziative come Guido con prudenza ha dato risultati positivi. La risposta è affermativa.
Segno meno per gli incidenti mortali nel bimestre “caldo”. In luglio e agosto, gli schianti fatali registrati da Polizia Stradale e Carabinieri sono stati 55 in meno corrispondenti a una riduzione del 12,1%, rispetto all’analogo periodo del 2010, che hanno portato a un conto delle vittime inferiore a 51 unità (-10,3% su dodici mesi fa). La tendenza è corrispondente a quella dell’estate scorsa, quando si registrò un calo sostanzialmente analogo rispetto al 2009 (-12,8%). Un trend che non si è interrotto nei weekend, dove i sinistri mortali registrati hanno subito un’incoraggiante flessione del 10,4%, corrispondente a 23 episodi in meno e 28 vite salvate. Riduzioni ancor più accentuate se si prende in esame la fascia notturna 22/06, arrivata al calo di 11 episodi fatali, pari al 21,2%, che ha “preservato” 8 vite sui dati dell’estate 2010. Secondo quanto risulta dall’analisi dei fenomeni infortunistici, anche il conto totale degli incidenti presenta un segno “meno”, corrispondente a 1.327 “crash” sotto l’asticella dell’anno passato.

Però l’estate si è caratterizzata sull’altro piatto della bilancia con una serie crescente di piraterie gravi e mortali e con alcuni incidenti estremamente drammatici.
Nei due mesi di luglio e agosto lo speciale Osservatorio il Centauro-Asaps ha registrato 175 episodi di pirateria grave: 87 a luglio e 88 ad agosto, nei quali sono stati contati ben 26 morti: 12 a luglio e 14 ad agosto, e 207 feriti: 96 a luglio e 111 ad agosto.
Nei primi 8 mesi del 2011 l’osservatorio ha quindi monitorato in totale 522 episodi gravi nei quali hanno perso la vita 81 persone (di cui 41 pedoni e 12 ciclisti, le prede più facili dei pirati) e 625 persone sono rimaste ferite.
Ecco in questa sorta di contrappasso fra sinistrosità in calo e pirateria in aumento emerge sempre l’ombra lunga dell’alcol e della droga nel 22% dei casi monitorati nell’immediatezza che sicuramente è calcolabile in un 40/50% se l’etilotest fosse stato fatto immediatamente a tutti i pirati.
Ecco allora che ci viene da sottolineare come dal 2008 ad oggi i casi di pirateria mortale siano quasi 400, almeno un terzo dei quali causati da ubriachi e drogati alla guida. Non è però dato di conoscere di provvedimenti cautelativi e di carcerazioni praticamente per nessuno di questi violenti della strada.
La scorsa estate si è arrivati al punto che un conducente ubriaco ha percorso per 30 km contromano la A26 e in uno scontro ha ucciso 4 giovani francesi. Ebbene quel conducente è potuto tornare tranquillamente a casa e in teoria avrebbe potuto andare la sera a al bar per raccontare l’ “avventura”.
Solo dopo diversi giorni Ilir Beti, 35 anni, albanese, imprenditore edile residente ad Alessandria, di seguito ad una sorta di sollevazione popolare e alle rimostranze dell’ambasciata francese è stato arrestato perché ci si è accorti che era già stato denunciato in precedenza per guida in stato di ebbrezza, che era stato protagonista di una aggressione stradale con un cacciavite e che probabilmente avrebbe potuto reiterare il reato!

Un clamoroso testa – coda che ci ha sorpreso, anche perché quegli elementi valutativi erano disponibili fin da subito dopo l’incidente.
Ecco questo episodio, insieme al fatto che di quelle centinaia di pirati omicidi nessuno è rimasto in galera per periodi significativi o è oggi in galera (qualcuno infatti può stilare l’elenco dei pirati che stanno scontando pene?) ci fa pensare che se esistesse un Crash test della giustizia stradale, in Italia le 5 stelle dell’EuroNcap per una giustizia sicura ce le sogneremmo.
Per questo noi insistiamo nel sostegno convinto e incondizionato all’associazione Lorenzo Guarnieri alla proposta di legge popolare per l’Omicidio stradale. Siamo vicini a 40.000 firme raccolte in pochi mesi. Dateci una mano per raggiungere il traguardo, sottoscrivete l’iniziativa sul portale www.omicidiostradale.it per fare aumentare le stelle della giustizia stradale.


Giordano Biserni
Presidente Asaps

sabato 3 settembre 2011

L’incidente stradale e il risarcimento diretto

INCIDENTE STRADALE

1 - Com'è regolata la responsabilità in caso d'incidente stradale?

Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone che, nel caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%; di conseguenza, chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall'altro o dagli altri conducenti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 205 del 29/12/1972, ha dichiarato l'illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni.

2 - La presunzione di colpa al 50% si applica anche se uno dei due veicoli è una bicicletta?

Sì (Trib. Bari 11/11/1991).

3 - E se la bicicletta è condotta a mano?

In tal caso non può parlarsi di "scontro di veicoli", e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., perchè il pedone che conduca a mano la bicicletta non può essere considerato "conducente" di questa (Cass. 7/1/1991).

4 - La presunzione di colpa al 50% si applica anche se l'urto avviene tra un veicolo in movimento e un veicolo fermo?

E' scontro qualsiasi urto o collisione che avvenga tra due veicoli, anche se uno è fermo e l'altro è in movimento; pertanto in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. (Cass. 15/10/1997, n. 10110).

5 - Può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso di colpa chi abbia lasciato l'auto in sosta in modo da provocare un incidente?

Nell'ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto, ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi; come nel caso in cui occupi una zona in divieto di fermata, ponendo in essere una situazione di pericolo (Giu. pa Perugia 28/5/1996).

6 - Se l'incidente avviene in un'area privata le norme del codice della strada trovano applicazione?

Sì; la Cassazione, infatti (sentenza del 15/10/1984), ha fra l'altro stabilito che, in caso d'incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata, qualora dallo stesso derivi la morte di una persona, risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico, poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione; di conseguenza gli utenti dell’area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area.

7 - Come ci si deve comportare in caso d'incidente stradale?

L'utente della strada, in caso d'incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona (art. 189, comma 1): ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell'incidente e l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche attraverso l'esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo (Cass. 16/10/2002, n. 40943).

Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità (art. 189, comma 2). Se dall'incidente sono derivati danni soltanto alle cose (artt, 189, comma 3, e 161), i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata o, se ciò non sia possibile, sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse. Inoltre, chi non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide (per es. olio), infiammabili (per es. benzina) o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione (per es. vetri e altre parti di veicolo, oggetti contenuti nello stesso), deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. L'utente, se l’incidente è avvenuto fuori del centro abitato, deve indossare (anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo a altro idoneo segnale, ed avvisare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. I conducenti devono, infine, fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate, o, se queste non sono presenti (situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio), comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati. Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione amministrativa da 74 a 299 euro (art. 189, commi 3 e 9). Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto, è bene prendere generalità e indirizzo, anche perché in un’eventuale causa di risarcimento, qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall’Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni, prevarrebbe quest’ultima, in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non, come quella, frutto di deduzioni (Trib. Roma 9/6/2003, n. 19068).

Dopo i rilievi del caso è opportuno provvedere al trasferimento del veicolo incidentato in un luogo custodito; infatti l'eventuale maggior danno riconducibile all'incuria dell'interessato (per es. abbandono del mezzo sul ciglio della strada e conseguente asporto di pezzi da parte di "sciacalli") non viene risarcito dall'assicurazione, mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al ricovero del veicolo (per es. intervento del carro-attrezzi), spese che devono però essere idoneamente documentate. L'assicurato, infine, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore (art. 1913, comma 1, c.c.), servendosi del cosiddetto modulo blu, così chiamato dal colore (la denominazione tecnica è “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”).

8 - Come si configura il reato di omissione di soccorso in materia di circolazione stradale?

E' responsabile del reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) chi, accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità (il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso). Si punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Il reato è stato ravvisato da Cass. 14/12/2004, n. 3397, nel comportamento di due utenti della strada che, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato, si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie, allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita, omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato.

Diversa è, invece, la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone: se, infatti, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (art. 189, comma 6); inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive (per es. divieto di espatrio, obbligo di dimora) se entro le 24 ore successive al fatto non si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Se invece non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (art. 189, comma 7). Infine, il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto, mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, quando dall'incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (art. 189, comma 8). La Cassazione (sentenza del 2/12/1994) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d'investimento non sussiste allorché l’investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri, oppure l’investitore ne deleghi ad altri il compito; poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si allontani dal luogo dell’incidente, la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignori la circostanza perché fuggito.

9 - A quali conseguenze va incontro chi, in caso d'incidente con danno soltanto alle cose, riconducibile al proprio comportamento, non si ferma?

Incorre nella sanzione amministrativa da 272 a 1.088 euro. Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione, si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (art. 189, comma 5).

10 - Se l'altro conducente, che magari teme il ritiro della patente, pur di non far intervenire polizia o carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione con la quale assume su di sé ogni responsabilità, è consigliabile aderire alla proposta?

Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri, o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente; infatti, specialmente se non vi sono testimoni, la persona che ha provocato l'incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione, anche se messa per iscritto, e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro, si rischia di rimettere in discussione tutto, con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50% di responsabilità, come previsto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.

11 – E se l’altro conducente si dichiara disponibile ad assumersi la responsabilità del sinistro firmando il modulo blu?

Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore (presunzione iuris tantum), che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso (art. 143, comma 2, c.a.). La Cassazione, prima che entrasse in vigore questa norma, con sentenza n. 9548 dell’1/7/2002 aveva stabilito che, se il modulo era completo in ogni sua parte, datato e sottoscritto da entrambi i conducenti, valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale, formando piena prova dei fatti confessati, con esclusione della possibilità di provare il contrario (Cass. 1/7/2002, n. 9548).

12 - Come ci si deve comportare se si viene chiamati a testimoniare per aver assistito a un incidente?

In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell'ora stabiliti; in caso contrario, infatti, e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento (da documentare debitamente: si pensi a una malattia), il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro (da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione, primo comma art. 255 c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009, n. 69).

Quanto alla deposizione, che avviene dopo aver dichiarato "mi impegno" al termine della formula di rito letta dal magistrato, occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere reticenti (ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza), pena la denuncia per falsa testimonianza. Se il testimone non vi rinuncia il giudice gli deve liquidare un'indennità, a carico della parte che ha chiesto la testimonianza.

13 - Cosa si deve fare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale?

Il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente o, se diverso, il proprietario, deve denunciare il sinistro alla propria assicurazione, entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza, avvalendosi del modulo blu, che può anche essere spedito, nello stesso termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso fa fede la data del timbro postale). Il soggetto di cui sopra, inoltre, se non ricorrono le condizioni per potersi far luogo al risarcimento diretto deve presentare una richiesta di risarcimento al danneggiante e all'Ufficio sinistri della sua assicurazione, corredata del modulo. E' comunque consigliabile rivolgersi a un avvocato, tanto più che la relativa parcella viene pagata in tutto o in parte dall'assicurazione (diciamo in parte perché in alcuni casi l'importo offerto dall'assicurazione al legale non copre il compenso per l'attività da questi espletata). L’eventuale azione giudiziaria finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno, però, non può essere iniziata prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dei destinatari (90 giorni nel caso di danno alla persona, (art. 145, comma 1, c.a.); il mancato rispetto del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Litisconsorte necessario nel giudizio promosso con azione diretta nei confronti dell’assicuratore è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente (Cass. 13/4/2007, n. 8825). La L. 18/6/2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/2009, supplemento ordinario n. 95) ha abrogato l’art. 3 della L. 21/2/2006, n. 102, per cui alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, non si applicheranno più le norme per le controversie in materia di lavoro ma il rito ordinario. Alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della riforma continuerà ad applicarsi il rito del lavoro; questa norma transitoria, però, non sarà applicabile ai giudizi introdotti con il rito ordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della riforma non sia ancora stata disposta la modifica del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.


15 - Se l'altro conducente rifiuta di firmare il modulo blu cosa si deve fare?

In tal caso si deve compilare integralmente soltanto la parte A, riguardante il proprio veicolo, mentre per la parte B, riguardante l'altro veicolo, è sufficiente compilare il n. 7 (marca e tipo di veicolo, numero di targa o di telaio) e indicare al n. 8 la Compagnia di assicurazione.

16 – Se il modulo blu non è disponibile al momento dell’incidente può essere compilato successivamente?

Sì, ma dev’essere inviato all’assicuratore nel termine di legge (entro 3 giorni dal sinistro).


17 - In caso di tamponamento a catena come ci si regola con il modulo?

In tale ipotesi verranno compilati tanti moduli blu quante sono le coppie di veicoli coinvolti, ognuno relativo a un veicolo tamponato e a un veicolo tamponante.

18 - Se l'altro conducente è in possesso di un modulo blu redatto in altra lingua è possibile utilizzarlo?

Sì, purché sia conforme a quello utilizzato in Italia.

19 – Quali sono le conseguenze dell’omessa denuncia di sinistro?

Se l’assicurato omette dolosamente di denunciare il sinistro perde il diritto all’indennità, mentre se l’omissione è colposa l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 143, comma1, c.a.).

20 – Cosa accade dopo che è stata presentata la denuncia?

Per i sinistri con danni a cose, l’assicuratore (art. 148 c.a.), entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia (30 se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti), deve comunicare all'assicurato l'importo offerto oppure i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta. Nel primo caso il pagamento dev'essere effettuato entro 15 giorni da quello in cui l'assicurato comunica all’assicuratore di accettare o di non accettare l'offerta (in tale seconda ipotesi è opportuno accertarsi che sulla quietanza venga specificato che l'importo viene corrisposto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno). Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, nei 15 giorni successivi l’assicuratore gli corrisponde la somma offerta, somma anche in questo caso va imputata alla liquidazione definitiva. Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore, entro 3 mesi dal risarcimento medesimo, la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti. Se il danneggiato non ottempera a quest’obbligo l'assicuratore ha il diritto di chiedere la restituzione dell'importo liquidato, fatto salvo l’art. 642 c.p., che prevede il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Nel caso di rottamazione del veicolo all'obbligo di presentare la fattura si sostituisce quello di presentare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione (art. 23 L. 12/12/2002, n. 273). Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso l’assicuratore è tenuto ad inviare la comunicazione di cui sopra entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione (con o senza postumi permanenti) e della dichiarazione attestante che il danneggiato ha (o non ha) diritto ad alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni, e dello stato di famiglia della vittima in caso di morte (art. 148, comma 2, c.a.). Il pagamento della somma offerta al danneggiato avviene nel termine e con gli effetti di cui sopra.

Se la richiesta inviata dal danneggiato è incompleta l’assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, chiede all’assicurato d’integrarla. Nel qual caso i termini di 60 e 90 giorni di cui s’è detto decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

21 - Cos'è consigliabile fare in caso di danni al solo veicolo?

Non far riparare il veicolo prima che il perito dell'assicurazione abbia effettuato i rilievi del caso o comunque prima che sia scaduto il termine entro il quale i rilievi potevano essere fatti. In ogni caso fotografare i danni (avendo cura che sia ben visibile anche il numero di targa) e preferibilmente conservare gli eventuali pezzi sostituiti. Inoltre, se nelle more della riparazione non ci si accorda sull'importo del risarcimento, farsi rilasciare fattura quietanzata dal carrozziere e/o dal meccanico intervenuti sul veicolo.

22 - E in caso di danno alla persona?

In primo luogo è opportuno acquisire tutti quei documenti, medici e fiscali, utili a dimostrare sia il danno subìto che le spese sostenute (per es. trattamento di riabilitazione, ticket farmaceutici). Inoltre è consigliabile far eseguire una perizia medico-legale sulla persona che ha subìto le lesioni.

23 - Com'è regolato il risarcimento del danno nei confronti del passeggero?

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve promuovere nei confronti di detto assicuratore la procedura di cui al quesito 13 (art. 141 c.a.).

24 - Se il danno interessa il passeggero di un mezzo pubblico come ci si regola per il risarcimento?

Il vettore (dal latino vehere, che significa trasportare), che può anche non coincidere con il conducente (si pensi, rispettivamente, a un "padroncino", ossia al proprietario e conducente dell'unico mezzo -per es. taxi- di cui dispone, e a un'azienda di trasporto con decine di autisti), il vettore, si diceva, se vuole evitare di risarcire il danno, deve non solo dimostrare la generica assenza di colpa del conducente, ma deve anche fornire la prova di aver osservato ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto, tenendo conto anche della precaria stabilità in cui essi possono venirsi a trovare, per i più svariati motivi, in alcune fasi del trasporto medesimo (per es. durante le operazioni di controllo dei biglietti, Cass. 27/10/1993, n. 10680). In particolare, in questo tipo di trasporto (denominato a titolo oneroso perchè il passeggero paga il biglietto) la responsabilità del vettore è, come si dice tecnicamente, di tipo contrattuale, ossia deriva dal contratto di trasporto che egli ha stipulato con il passeggero e la legge (comma 1 art. 1681 c.c.) pone a suo carico una presunzione di colpa; pertanto, se egli non vuole essere chiamato a rispondere del sinistro, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a scongiurarlo. Se poi l'incidente non è provocato dal conducente del mezzo pubblico ma da un terzo, sarà questi a rispondere dei danni.

25 - E se il danno riguarda un passeggero trasportato gratuitamente sul luogo di lavoro da un mezzo dell'azienda?

Anche in tale ipotesi (trasporto a titolo gratuito) sta al vettore che non vuole essere chiamato a rispondere del danno provare di avere osservato ogni cautela necessaria ad evitarlo; al pari del caso di cui al quesito che precede, infatti, anche questa responsabilità è di natura contrattuale, in quanto riconducibile al contratto, intervenuto tra passeggero e vettore, contratto con il quale il secondo si è obbligato ad eseguire il trasporto, sia pure a titolo gratuito, e la legge (comma 3 art. 1682 c.c.) equipara questo tipo di trasporto a quello a titolo oneroso.

26 - Com'è regolata la responsabilità del conducente nel caso di trasporto di parenti, amici, autostoppisti?

In tale ipotesi (trasporto a titolo di cortesia) la responsabilità è di tipo extracontrattuale, ossia prescinde dall'esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero (sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito), per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri, pena l'obbligo di risarcirlo (art. 2043 c.c.): ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia, dell'amicizia, e non in quella giuridica, per cui verificandosi l'incidente è il passeggero che, per ottenere il risarcimento del danno, dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore. Diciamo dovrebbe perché la Cassazione (sentenza n. 19144 del 29/9/2005) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, ex art. 2054, 1º comma, c.c., si applica anche nell’ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia, per cui è il conducente che, se vuole esimersi dal risarcire il danno, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

27 – Se il proprietario del veicolo siede a fianco del conducente, in caso d’incidente provocato da quest’ultimo in concorso di colpa con un terzo viene risarcito integralmente?

Il proprietario del veicolo, che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all’intero risarcimento, con conducente e terzo responsabili solidalmente nei suoi confronti, in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo, poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere (Cass. 25/11/2008, n. 28062).

28 – Se un lavoratore subisce un incidente stradale a causa dello stress lavorativo ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro?

Sì, purché dimostri la stretta relazione tra l’attività lavorativa prestata e lo stress subìto (Cass. 7/6/2007, n. 13309).

29 – Se, a causa dell’incidente, un ragazzo perde l’anno scolastico, questo tipo di danno è risarcibile?

Sì (Cass. 20/2/2007, n. 3949).

30 - Se siamo stati noi a causare l'incidente è consigliabile denunciarlo comunque all'assicurazione o farsi direttamente carico del risarcimento del danno?

Dipende. Premesso che in caso di lesioni personali è bene denunciare comunque il sinistro perchè è difficile stabilire nell'immediato le conseguenze, e quindi i costi, che ne deriveranno, nel caso di soli danni al veicolo tutto dipende dalla loro entità: infatti, se il danno è rilevante è preferibile denunciare il sinistro all'assicurazione; se invece è di scarsa entità conviene pagare direttamente perchè, per il meccanismo del bonus-malus, in virtù del quale il premio annuo di assicurazione aumenta per chi ha causato incidenti e diminuisce per chi non ne ha provocati, l'aumento di premio conseguente al sinistro potrebbe essere superiore all'importo dei danni. La rivista specializzata "al Volante" ha calcolato che, in linea di massima, per chi si colloca in una classe alta (dalla decima in su) conviene pagare direttamente, per chi si colloca nella nona classe è indifferente pagare o denunciare il sinistro, mentre per chi si colloca in una classe bassa (fino all'ottava) è preferibile denunciare il sinistro. E' bene sapere che la classe di entrata è la 14^, e che in caso d'incidente si sale di due classi, mentre se non se ne provocano si scende di una (la più vantaggiosa è la 1^). Per stabilire se convenga o meno denunciare il sinistro ci si potrà comunque rivolgere al proprio assicuratore.

31 - Come si perviene alla quantificazione del danno?

Per i danni alle cose ci si attiene alle fatture di chi ha eseguito le riparazioni, anche se a volte l'importo è oggetto di contestazione da parte dei liquidatori delle assicurazioni. Quanto ai danni alla persona, diverse sono le voci che concorrono alla loro quantificazione, anche in relazione alla gravità delle lesioni: inabilità temporanea totale e inabilità temporanea parziale (espresse in giorni); invalidità permanente e sua incidenza sulla capacità lavorativa, espressa in punti rapportati all'età della persona; danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). La traduzione del danno in denaro dipende poi da tutta una serie di elementi, che vanno dalla gravità del danno all'età del danneggiato, al tipo di attività esercitato (lo sfregio provocato ad una star della televisione che guadagna milioni di euro, per esempio, viene economicamente valutato molto più di quello provocato a chi fruisce della sola pensione sociale), secondo una casistica estremamente articolata.

32 - Si può chiedere, nell'ambito del risarcimento del danno, un importo che tenga conto della mancata utilizzazione del veicolo per il periodo occorrente alla riparazione dello stesso?

Il proprietario di un autoveicolo reso inutilizzabile dai guasti subiti in seguito a un incidente stradale (il cosiddetto fermo tecnico) ha, in ogni caso, diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, per il mancato ammortamento delle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.), che rappresenta un effetto necessario e costante dell'impossibilità di usare il veicolo, nonché, subordinatamente alla prova del loro effettivo verificarsi, al ristoro dei danni ulteriori consistenti sia nella perdita del lucro cessante subita a causa di detta impossibilità, sia negli esborsi sostenuti per noleggiare altra vettura per motivi di lavoro o altre apprezzabili ragioni (Trib. Palermo 30/11/1982). Successivamente la Cassazione (sentenza n. 1436 del 4/2/2002) ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, ossia quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova: sia per quanto riguarda l'inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia per quanto attiene alla necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno. Da ultimo, la stessa Cassazione (sentenza n. 12908 del 13/7/2004) ha stabilito che il danno da fermo tecnico subìto dal proprietario dell’autoveicolo incidentato per il mancato uso durante il tempo occorrente alla riparazione dev’essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria; ciò che conta, infatti –hanno motivati i giudici- è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, poiché l’auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (per es. tassa di circolazione, assicurazione), ed è soggetta ad un naturale deprezzamento, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo. Come appena detto, è fatto salvo il diritto, in capo alla parte controinteressata, di fornire la prova contraria: per es. che trattasi di danno irrisorio stante l’esiguità delle riparazioni (Cass. 21/10/2008, n. 25558).

33 - Esiste una procedura che consente di pervenire al risarcimento del danno senza ricorrere al giudice?

Nel 2002 l'ANIA (l'organismo di rappresentanza delle Compagnie di assicurazione) e alcune associazioni di consumatori hanno firmato una convenzione in virtù della quale, per le richieste di risarcimento fino a 15.000 euro, il danneggiato può rivolgersi alla Compagnia, che entro 30 giorni farà una proposta di risarcimento. Se questa non viene accettata l'interessato può rivolgersi ad una delle associazione di consumatori che hanno aderito all'accordo, la quale sottoporrà il caso all'attenzione di una Commissione di conciliazione formata da un rappresentante dei consumatori e da un rappresentante degli assicuratori, che deciderà nei successivi 30 giorni. Questa forma di risoluzione delle controversie derivanti dalla responsabilità civile automobilistica, meglio conosciuta come conciliazione dei sinistri, è stata introdotta limitatamente alle Province di Bolzano, Lecce, Milano, Pescara, Torino, Trento e Verona, ma è previsto che venga progressivamente estesa all'intero territorio nazionale.

34 - Cosa si deve fare se un incidente viene causato da un veicolo "pirata"?

Premesso che per veicolo "pirata" s'intende quello che non si è fermato dopo l’incidente e che non si è riusciti ad identificare, dopo aver fatto intervenire sul luogo dell'incidente le Forze dell'ordine ed aver fatto mettere a verbale le deposizioni di eventuali testimoni, si può chiedere, attraverso un avvocato, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP, limitatamente, però, ai danni occorsi alle persone: danni che devono ovviamente essere idoneamente documentati.

L’ISVAP, con provvedimento n. 2496 del 28/12/2006, ha stabilito che, per il triennio 2007-2009, i sinistri che devono essere gestiti dal Fondo di garanzia vengano trattati dalle seguenti Compagnie di assicurazione, variabili a seconda della Regione in cui si è verificato il sinistro.



IMPRESA DESIGNATA SEDE REGIONE O GRUPPO DI REGIONI

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. Milano Marche - Puglia

Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. Roma Lazio - Basilicata - Calabria

Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste Veneto – Friuli-Venezia Giulia
Lombardia - Campania

Fondiaria SAI S.p.A. Firenze Trentino-Alto Adige - Toscana
Emilia-Romagna - Abruzzo
Molise – Repubblica di San Marino
Sicilia

Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino Piemonte - Valle d’Aosta

Sara Assicurazioni Roma Umbria

Toro Assicurazioni S.p.A. Torino Liguria - Sardegna

Le Assicurazioni Generali S.p.A. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della C.G.L S.p.A., mentre la Società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. si avvale, per le suddette attività, della Ras Service S.p.A.

35 - Se l'incidente si verifica all'estero cosa si deve fare?

A parte far intervenire sul posto la Polizia o Carabinieri per i rilievi del caso, si deve, ricorrendone i presupposti, compilare il modulo blu, denunciare il sinistro alla propria assicurazione (alla quale potranno essere chieste le opportune delucidazioni) ed inoltrare la richiesta di risarcimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al conducente e al proprietario del veicolo investitore, nonché alla Compagnia presso la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o al mandatario designato nel territorio della Repubblica (art. 151, comma 5, e art. 153, comma 1, c.a.). Se però questo non è stato designato, o, pur designato, non comunica all’avente diritto, entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta di risarcimento, un'offerta di risarcimento motivata o non indica i motivi per i quali non ritiene di farla (artt. 152, comma 5, e art. 153, comma 2, c.a.), il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano, istituito presso l’ISVAP – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (tel. 06-42.13.31, fax 42133730, e-mail controinformazioni@isvap.it). E’ comunque consigliabile che sia un avvocato a gestire la pratica.

36 - In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale?

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Se però il fatto integra gli estremi di un reato perseguibile a querela, e questa non viene presentata, i 2 anni decorrono dalla scadenza del termine utile per presentare la querela (Cass. 26/5/2003, n. 8328).

37 - Se, specialmente nei sinistri con lesioni personali, la pratica di risarcimento non cammina, col rischio di oltrepassare i 2 anni ed incorrere quindi nella prescrizione, cosa si può fare?

Prima che scadano i 2 anni si deve interrompere il termine di prescrizione, notificando al danneggiante e al suo assicuratore un atto di citazione o un atto di costituzione in mora (art. 2943 c.c.). Il Tribunale di Napoli (sentenza del 30/6/1980) ha considerato idonea a interrompere la prescrizione la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il danneggiato formula alla Compagnia di assicurazione espressa domanda di risarcimento. Consigliabile comunque affidarsi a un avvocato.

38 - Come vengono punite le lesioni personali colpose provocate in violazione delle norme sulla circolazione stradale?

Va premesso che per lesione colposa s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza, imprudenza, imperizia e simili, come avviene appunto nella quasi totalità degli incidenti stradali, essendo caso raro che qualcuno, intenzionalmente, voglia causare ad altri una lesione in queste circostanze. La lesione personale colposa tout-court può essere lievissima e lieve: la prima è quella dalla quale deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge (per es. indebolimento permanente di un senso o di un organo); la lesione lieve, invece, si ha quando la durata della malattia supera i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40 giorni o si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge: per es. indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione gravissima, infine, si ha quando si verifica taluna delle altre circostanze aggravanti previste dalla legge: per es. perdita di un senso o di un arto, sfregio permanente al viso (art. 582 e segg. c.p.).

La lesione lieve o lievissima viene punita con la multa da 258 a 2.582 euro. La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro, mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Se però la lesione è causata, sempre nell’ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni

Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i 5 anni (art. 590 c.p.). Alla lesione personale colposa fa seguito anche la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi (fino a 2 anni in caso di lesione grave o gravissima). Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai applica anche la revoca della patente. Si punisce a querela.

39 - Se la lesione viene provocata usando il cric, ricorre l'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.?

Il cric, la cui destinazione naturale non è quella dell’offesa alla persona ed il cui porto fuori dell’abitazione è giustificato dall’uso stesso cui l’oggetto è destinato, non è idoneo ad integrare l’aggravante del reato di lesioni prevista dal 2° comma, n. 2), dell’art. 585 c.p., che assimila alle armi tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (Cass. 20/1/1998).

40 - Come viene punito l'omicidio colposo?

L'omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale viene punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso, però, di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare i 12 anni (art. 589, commi 2 e 3, c.p.). L’omicidio, infine, commesso, sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

41 - Quali conseguenze derivano dall'aver provocato, a causa dell’incidente, una lesione personale o addirittura la morte?

Se dalla violazione di una norma del codice stradale derivano danni alle persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. In particolare, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi. Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a 2 anni. Nel caso di omicidio colposo, infine, la sospensione è fino a 4 anni. Quanto alla revoca della patente, il giudice può applicarla nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione (art. 222). Si ha recidiva reiterata specifica quando una persona, già dichiarata recidiva per aver nuovamente violato la legge penale dopo una prima condanna, commette un altro reato del tipo per il quale era stato condannato in precedenza.

Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni, mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (art. 590 c.p.).

Se si provoca la morte di una persona s’incorre nella reclusione da 2 a 7 anni. Se però la morte è provocata guidando nelle condizioni di cui sopra, la reclusione va da 3 a 10 anni. Nel caso di morte di più persone, o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare i 15 anni (art. 589 c.p.).

42 – Com’è regolato il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?

Va premesso che per danno biologico ai fini di questo aspetto s’intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il risarcimento del danno biologico conseguente a lesioni di lieve entità (intendendosi per queste le lesioni che danno luogo a postumi pari o inferiori al 9%), avviene sulla base di questi criteri (art. 139, comma 1, c.a.):

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale d’invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale d’invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione di cui alla tabella che segue. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età, a partire dall'11° anno di età. Il valore del primo punto è, con decorrenza aprile 2008 (D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24/6/2008), pari ad € 720,95.

43 – Com’è regolato il risarcimento del danno biologico per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?

Il risarcimento avviene sulla base di una tabella unica nazionale che prende in considerazione le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 10 punti, attribuendo a ciascun punto un valore pecuniario che tiene conto di un coefficiente di variazione corrispondente all’età del soggetto leso. Gli importi della tabella vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall’ISTAT (art. 138, comma 1, c.a.).

RISARCIMENTO DIRETTO

44 – Cos’è il risarcimento diretto?

Il risarcimento diretto è regolato dal D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 c.c. Esso si applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (ossia con postumi non superiori al 9% d’invalidità), anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria (v. INCIDENTE STRADALE). Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che coinvolgono:

a) veicoli immatricolati in Italia;

b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.a. e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

45 – Come funziona?

Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

IMPRESE ADERENTI ALLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

CODICE - DENOMINAZIONE COMPAGNIA

273 ABC Assicura

344 AIG EUROPE

392 ALA ASSICURAZIONI

036 ALLIANZ SUBALPINA

364 ANTONIANA VENETA POPOLARE ASS.NI

417 ARCA ASSICURAZIONI

327 ASSICURATRICE MILANESE

085 ASSICURATRICE VAL PIAVE

005 ASSICURAZIONI GENERALI

254 ASSIMOCO

275 AUGUSTA ASSICURAZIONI

039 AURORA ASSICURAZIONI

352 AVIVA ITALIA

014 AXA ASSICURAZIONI

440 AXA CARLINK ASSICURAZIONI

199 BERNESE ASSICURAZIONI

304 BPU ASSICURAZIONI

281 CAPITALIA

418 C.I.R.A.

086 CARIGE R.D. ASSICURAZIONI

416 COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR

082 COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL

007 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO

428 CREDEMASSICURAZIONI

346 CREDITRAS ASSICURAZIONI

112 DIALOGO ASSICURAZIONI

432 DIRECT LINE INSURANCE

293 ERGO ASSICURAZIONI

419 EURIZONTUTELA

016 FATA DANNI

034 FONDIARIA - SAI

056 FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI - “LA CARNICA”

247 GENERTEL

139 GENIALLOYD

013 GROUPAMA ASSICURAZIONI

133 HDI ASSICURAZIONI

019 HELVETIA

020 IL DUOMO ASSICURAZIONI

004 INA ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

023 ITALIANA ASSICURAZIONI

223 ITAS ASSICURAZIONI

022 ITAS-IST. TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASS.NI

412 LA PIEMONTESE

212 LE ASSICURAZIONI DI ROMA

088 LIGURIA

102 LLOYD ADRIATICO

343 L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI

243 MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI

208 NATIONALE SUISSE

049 NAVALE ASSICURAZIONI

457 NOVARA ASSICURA

151 NUOVA TIRRENA

292 PADANA ASSICURAZIONI

274 PROGRESS ASSICURAZIONI

237 RISPARMIO ASSICURAZIONI

003 RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'

080 ROYAL & SUNALLIANCE ASSICURAZIONI

222 S.E.A.R.

032 SARA ASSICURAZIONI

106 SASA

175 SIAT

057 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

035 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI

315 SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

008 TORO ASSICURAZIONI

401 TORO TARGA ASSICURAZIONI

429 TUA ASSICURAZIONI

038 VITTORIA ASSICURAZIONI

040 ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

864 ZURICH INSURANCE IRELAND Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

198 ZURITEL

46 – Cosa deve contenere la richiesta di risarcimento?

Nel caso di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

a) i nomi degli assicurati;

b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese;

d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

e) le generalità di eventuali testimoni;

f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di Polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.

Nel caso di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve inoltre contenere:

a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

b) l’entità delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all’art. 142 c.a. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

Per la richiesta risarcitoria si può seguire lo schema appresso riprodotto.


47 – Entro quanto dev’essere inviata questa comunicazione?

La comunicazione dev’essere inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

48 – Una volta presentata la richiesta di risarcimento cosa accade?

L’impresa assicuratrice, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, indica, alternativamente:

a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica se previsto dal contratto;

b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.

49 – Se il danneggiato accetta la proposta l’assicurazione entro quanto deve pagare?

Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua assicurazione (art. 149, comma 4, c.a.).

50 – Sull’importo accettato dal danneggiato a titolo di risarcimento incidono compensi a terzi?

Sull’importo corrisposto non sono dovuti compensi per la consulenza o l’assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

51 – Se il danneggiato non accetta la proposta dell’assicurazione cosa accade?

L’assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. L’importo è imputato all’eventuale liquidazione definitiva del danno (art. 149, comma 5, c.a.).

52 – Cosa accade se l’assicurazione comunica i motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure comunica di non essere disponibile a fare alcuna offerta o non risponde?

Nel qual caso il danneggiato può proporre azione giudiziaria per il risarcimento del danno, nei soli confronti della propria assicurazione (art. 149, comma 6, c.a.).

53 – C’è un termine prima del quale non è possibile iniziare l’azione giudiziaria?

L’azione giudiziaria non può essere intrapresa prima che siano decorsi 60 giorni (90 in caso di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (art. 145, comma 2, c.a.).

FONDO VITTIME DELLA STRADA, INCIDENTE CON VEICOLO RUBATO, NON ASSICURATO, IGNOTO

Il Fondo Vittime della Strada è stato istituito nel 1969 con la legge n. 990

Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

1) veicoli non identificati (solo per danni alla persona)

2) veicoli non assicurati, per danni alla persona e per danni alle cose

3) veicoli rubati

Incidenti: calo del 7,1% tra luglio e agosto rispetto al 2010

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Incidenti in calo nei mesi estivi. ''A fronte di alcuni emblematici incidenti verificatisi nel periodo estivo che hanno richiamato la sensibilita' dell'opinione pubblica'', l'analisi del fenomeno infortunistico rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri a luglio e agosto di quest'anno evidenzia ''una diminuzione del totale degli incidenti stradali di - 1.327 (- 7,1%) rispetto al corrispondente periodo del 2010, nel quale si era gia' registrata una riduzione del 6% rispetto al 2009. In particolare -si legge in una nota- si sono registrati 55 incidenti stradali con esito mortale in meno (-12,1%) con 51 morti in meno (-10,3%), seguendo il trend positivo che l'anno scorso aveva gia' fatto registrare una diminuzione del 12,8% delle vittime rispetto al 2009''.